Breve guida su tipologie e modalità di tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alla proprietà industriale ed ai prodotti informatici
La proprietà intellettuale riguarda tutti i prodotti dell'ingegno umano. Essa può essere di vario genere, infatti si differenzia in base all'oggetto che va a tutelare. La proprietà industriale riguarda marchi, brevetti e segni distintivi. Il diritto d'autore o copyright riguarda invece la tutela della proprietà di opere artistiche. Queste possono essere immagini o componimenti letterari, ma anche show televisivi, pubblicità o prodotti informatici, come ad esempio un software. Lo strumento per salvaguardare la proprietà intellettuale è la registrazione. Questa si effettua presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tale ufficio è anche conosciuto come UIBM.
La proprietà intellettuale è in realtà non un singolo, ma un insieme di istituti giuridici. Lo scopo di questo insieme è quello di assicurare, al proprietario, l'esclusiva dei diritti dei beni immateriali tutelati. Questo tipo di proprietà ha assunto una rilevanza economica sempre maggiore nel corso degli anni. La cosa è uno stimolo alla concorrenza e allo sviluppo. Questo perché essa assicura la proprietà delle innovazioni a quelle aziende che decidono di puntare allo sviluppo tecnologico.
Va fatta una distinzione anche nell'ambito della proprietà industriale. Tale distinzione va operata tra i diritti titolati ed i diritti non titolati. Ai primi appartengono i brevetti, ad esempio di un'invenzione. I diritti non titolati sono invece le registrazioni, come ad esempio quelle dei marchi. Nella seconda tipologia di diritti rientrano però anche quelli relativi a dati ottenuti attraverso una grande quantità di impegno, tra cui le sperimentazioni. In quest'ultimo genere di dati rientrano le conoscenze e le abilità possedute, necessarie ad operare all'interno di settori industriali e commerciali. L'insieme di queste conoscenze si definisce know how, ed è anch'esso tutelato dalla legge. Questo rappresenta uno strumento in particolare per le piccole e medie imprese. Esse, infatti, possono tutelare in questo modo le proprie creazioni, senza incorrere in un numero elevato di registrazioni, che comporterebbe un grande dispendio economico.
Sono diverse le norme che tutelano tali diritti. Innanzitutto vanno citati gli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale. In secondo luogo bisogna ricordare l'ex articolo 2598 e successivi del codice civile. Questi ultimi costituiscono la disciplina della concorrenza sleale. Per poter essere sottoposte a tutela queste informazioni devono avere tre principali caratteristiche, tutte riconducibili alla segretezza. Innanzitutto devono essere, appunto, segrete. In secondo luogo devono costituire un vantaggio economico proprio in quanto segrete (vantaggio concorrenziale). Infine devono essere sottoposte, dalle persone che ne sono a conoscenza, a delle misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la segretezza.
La tutela del know how, e quindi il ricorso al segreto aziendale, può costituire a volte l'unica, o comunque la più vantaggiosa modalità di tutela. Questa considerazione è valida, ad esempio, per iprodotti informatici. Alcuni di essi, infatti, non hanno le caratteristiche necessarie ad essere brevettati. C'è poi da tenere in conto il fatto che la registrazione, e quindi il brevetto, congelano un prodotto così com'è nel momento in cui viene brevettato per ben 20 anni. I prodotti informatici sono invece, per loro natura, soggetti a cambiamenti continui e rapidissimi. Per questo motivo, onde evitare enormi spese per continui brevetti di perfezionamento, conviene ricorrere al segreto aziendale. Questo può essere utile non solo per tutelarsi contro potenziali scorrettezze dei concorrenti. È infatti possibile anchevincolare al segreto i propri dipendenti attraverso il contratto, anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro.
Un'importante spinta alla disciplina della tutela del know how aziendale è stata data dalla direttiva UE 2016/943. Attraverso il d.lgs 11 maggio 2018, n° 63 questa ha inciso, nell'ambito della giurisprudenza italiana, sia sul Codice della Proprietà Industriale che sul Codice Penale. In particolare, con la modifica dell'articolo 623 del Codice Penale, colui che, in ragione della propria posizione, venga a conoscenza di segreti e “li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”, può essere punito con la reclusione fino a due anni. L'utilizzo di strumenti informatici nella commissione dell'illecito, inoltre, a causa della capacità di questi di operare una diffusione più rapida ed ampia delle informazioni, costituisce un'aggravante della pena.
I dati come il know how aziendale possono essere ceduti con contratti di cessione o di licenza. Nel primo caso si tratta di contratti attraverso i quali si trasferisce la proprietà dietro adeguato compenso. I contratti di licenza permettono invece l'utilizzo dei dati per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro.
Tornando alla registrazione, che sia di un marchio o di un brevetto, c'è bisogno di rispettare alcuni parametri di base. Innanzitutto, ovviamente, il prodotto deve rispettare tutte le norme nazionali. Bisogna poi assicurarsi che esso sia effettivamente innovativo, e che non esista niente di uguale o simile nel nostro Paese. È importante inoltre verificare che il nostro prodotto non abbia caratteristiche potenzialmente negative, in Italia come all'estero.
La modalità più immediata ed economica per la registrazione di un marchio o brevetto è quella telematica. È infatti possibile presentare la domanda attraverso il portale dei servizi online del Ministero. Naturalmente si consiglia, prima di inoltrare la domanda, di studiare con attenzione tutte le tipologie di marchi e/o brevetti disponibili, per scegliere quello che fa effettivamente al caso nostro. Scegliere il brevetto sbagliato, infatti, potrebbe risultare addirittura controproducente.
In ambito europeo sono due gli enti di riferimento: l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), per la registrazione dei marchi comunitari e dei disegni o modelli comunitari, e l’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Il principio di base che guida l'operato dei due uffici è l'uniformità dei diritti sulla proprietà intellettuale in ambito comunitario. Questo affiancato, naturalmente, ai principi di libera concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi. Ma vediamo come funziona nello specifico.
L'UAMI è quindi l'ufficio preposto alla registrazione di marchi, disegni e modelli. Il disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte. Il marchio invece è un segno che serve a distinguere servizi e prodotti di un'azienda da quelli delle altre aziende. Sia i marchi che i modelli ed i disegni, quindi, sono garanzie di qualità del prodotto o servizio, servono ad individuare la loro provenienza e fungono da strumenti di comunicazione.
Il disegno o modello comunitario ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato fino a un massimo di 25. Il marchio è valido per 10 anni e può essere rinnovato per periodi di altrettanti dieci anni, in misura illimitata. Ovviamente, avere un ufficio comunitario preposto allo scopo, snellisce di molto le procedure necessarie alla registrazione. È possibile, tra le altre cose, registrare più prodotti con un'unica domanda.
L'UAMI si affianca, con il proprio operato, agli uffici nazionali dei singoli Stati Membri ed all'OMPI, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Si tratta di un'agenzia delle Nazioni Unite finalizzata alla protezione e promozione della creatività, dell'innovazione e dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda i progetti di Research and Technology Development e del Single Market Programme (SMP) sviluppati con fondi comunitari, il punto di riferimento è l'Intellectual Property Rights – Helpdesk. Quest'ultimo, utilizzando la Rete Enterprise Europe, fornisce alle PMI europee un supporto diretto e su misura rispetto a ciò che riguarda la Proprietà Intellettuale. Questo soprattutto nei casi di negoziazione o cooperazione internazionale.
I progetti di Research and Technology Development definiscono tutte quelle iniziative dei governi o delle corporazioni volte ad innovare e migliorare servizi e prodotti esistenti o a crearne di nuovi. Il Single Market Programme (2021-2027) è molto vasto. Una grossa fetta della sua applicazione si rivolge alle aziende ed in particolar modo a quelle piccole e medie. Si tratta del programma di finanziamento dell'Unione Europea, che supporta la ripresa dopo la crisi pandemica e lo sviluppo del potenziale del Mercato Unico. Tra le altre cose, il Programma promuove l'innovazione. Inoltre, attraverso la già citata Rete Enterprise Europe, fornisce alle PMI un pacchetto di consulenza integrato su come innovare e crescere a livello internazionale.
Per quanto riguarda, invece, il brevetto europeo, la sua durata è di vent'anni a partire dal deposito della domanda. Quelli per i quali è stata designata l'Italia, una volta completata la procedura vengono inseriti nel Registro Italiano dei Brevetti Europei. È bene ricordare che, se la lingua del brevetto non è quella ufficiale del Paese designato, va allegata una traduzione conforme affinché la domanda sia valida. Entro 9 mesi dalla concessioneè possibile opporsi al brevetto. Tale opposizione sarà valutata da una Divisione specifica dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office). La decisione che quest'ultima prenderà in merito avrà validità in tutti gli Stati Membri.
Si ricorda che, sul sito web dell'EPO, è possibile scaricare la guida al brevetto europeo e la relativa modulistica.
Nel 2018 è stata presentata una vera e propria classifica su come viene tutelata la proprietà intellettuale in più di 125 Paesi. Si tratta dell'International Property Rights Index.