Whistleblowing

Denuncia di illeciti e tutela del denunciante: gli strumenti digitali

Whistleblowing

Il settore della Pubblica Amministrazione fonda la propria attività e la propria organizzazione, prima ancora che su logiche aziendali, sull'interesse pubblico.
Purtroppo i fenomeni di corruzione e/o di cattiva gestione della cosa pubblica rientrano tra le prime cause di malfunzionamento della PA.

Il Whistleblowing ed i riferimenti normativi

Sono stati messi in campo svariati strumenti per combattere questi casi di malaffare, uno tra i tanti è quello che viene definito Whistleblowing. La parola deriva dall'inglese “to blow the whistle”, letteralmente “soffiare nel fischietto”. Il riferimento è ovviamente all'atto di segnalare un'infrazione da parte di un rappresentante delle forze dell'ordine o di un arbitro sportivo. Si tratta di quel fenomeno per il quale un pubblico dipendente che, nello svolgimento delle proprie funzioni, fosse venuto a conoscenza di illeciti di interesse generale, denuncia all'autorità competente questo illecito. L'autorità in questione è l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, in virtù della necessità di proteggere il denunciante da eventuali ritorsioni condannate dalla legge, mette a disposizione degli strumenti atti allo scopo, tra cui un sistema di denuncia online anonimo. Anche in questo caso, quindi, la digitalizzazione risulta fondamentale nella gestione del rapporto lavorativo, o almeno di tutte le implicazioni che esso porta con sé.

Ma come funziona esattamente il Whistleblowing? Vediamolo nel dettaglio.

Innanzitutto, tale istituto giuridico è stato introdotto in Italia dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». Quest'ultima è stata adottata in risposta ad obblighi e raccomandazioni provenienti dalle istituzioni internazionali come ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea. In particolare, l’art. 1, co. 51, di questa legge ha inserito l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 – meglio noto come Testo Unico sul Pubblico Impiego – così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n° 179.

Secondo il primo comma dell'articolo citato, il pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, o comunque subire effetti negativi a causa della suddetta segnalazione. Il comma 3 specifica che l'identità del segnalante non può essere rivelata, mentre il comma 5 chiarisce che è l'ANAC a definire le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Queste linee guida, ufficializzate con la delibera n°469 del 9 giugno 2021, prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La gestione informatizzata delle segnalazioni

Già con la delibera n° 6 del 2015, l'ANAC aveva individuato la gestione in via informatizzata delle segnalazioni come migliore strumento per la tutela della riservatezza. Tale aspetto è divenuto ancora più importante con il sopracitato art. 54 bis. L'ANAC può ricevere sia le segnalazioni delle condotte illecite che le comunicazioni di misure ritorsive da parte del whistleblower o anche da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate. È stato definito un “Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001” , benché la segnalazione può essere effettuata anche in altre modalità. Il modulo viene acquisito mediante i due canali di ricezione predisposti, ovvero la piattaforma informatica e il protocollo generale.

La piattaforma costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l’identificazione di ogni segnalazione attraverso l’attribuzione di un codice univoco progressivo. Consente, inoltre, in modo informatizzato, la compilazione, l’invio e la ricezione del Modulo sopra menzionato. Affinché la piattaforma sia facilmente accessibile, è stato aggiunto il link Whistleblowing - Segnalazione di illeciti (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing?redirect=%2Fper-le-amministrazioni-pubbliche) all'home page del sito istituzionale. Attraverso il link si accede alla pagina web “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 (whistleblowing)” che indica le modalità da seguire per accedere alla piattaforma.

Le fasi della segnalazione

Per ogni segnalazione la piattaforma genera giornalmente un codice identificativo composto da anno, mese, giorno e numero progressivo di acquisizione, permettendo in questo modo di creare un elenco in ordine progressivo di acquisizione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni. Il tutto funziona grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce la sicurezza e la confidenzialità tecnologica dell'intero processo. Attraverso questo protocollo i dati del segnalatore vengono crittografati in una sezione inaccessibile anche all'ufficio istruttore di ANAC. In seguito alla segnalazione, l'autore riceve un codice univoco o password di 16 cifre, definito key code. Esso permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione e di comunicare con ANAC per i successivi 5 anni, al fine di monitorare l'andamento del procedimento amministrativo conseguente alla segnalazione o, eventualmente, integrare la segnalazione stessa con ulteriori elementi. Per motivi di sicurezza il key code non può essere replicato. Il whistleblower deve quindi averne estrema cura. In caso di smarrimento dovrà comunicare all'ufficio istruttore dell'ANAC il maggior numero di informazioni possibili rispetto alla segnalazione di cui ha smarrito il codice.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'ufficio istruttore dell'ANAC controlla che essa non rientri nei casi di inammissibilità e che sia completa. Nel caso ci sia bisogno di integrazioni queste vengono puntualmente richieste al whistleblower. Al completamento del processo la segnalazione viene inviata all'ufficio di vigilanza o all'Autorità competente. Prima di farlo, però, ANAC ha cura di eliminare qualsiasi riferimento che possa rivelare, anche in maniera indiretta, l'identità del segnalante. Si fa presente che l'Autorità Nazionale Anticorruzione può svolgere accertamenti anche su eventuali misure ritorsive adottate nei confronti dell’autore della segnalazione nelle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Per rimanere aggiornati sul Whistleblowing o per inoltrare una segnalazione invitiamo a visitare il sito anticorruzione.it

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